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LA VIDEO SORVEGLIANZA IN CONDOMINIO

Ritorniamo ancora una volta sulla riforma del condominio, data ormai l’imminenza della sua entrata in vigore (il 18 giugno prossimo). Il legislatore ha inteso segnare un punto fermo e chiudere ogni discussione in merito alla videosorveglianza, dopo alterne e contrastanti pronunce. La videosorveglianza è lecita e le telecamere possono essere installate a maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 del Codice Civile. 

La norma cui fare riferimento è l’art. 1122 ter C.C., il quale prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio. 

Viene risolto, quindi, il problema giurisprudenziale nel senso che la videosorveglianza è possibile oggetto dei poteri dell’assemblea e che la stessa decide a maggioranza. 

A questo punto l’Amministratore, munito della previa delibera assembleare, dovrà adottare tutte le cautele previste dal provvedimento generale del Garante della Privacy in merito alla video sorveglianza (provvedimento del 8/4/2010). In particolare gli adempimenti sono i seguenti: un cartello informativo, lo stabilire i tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo di 24 ore) ed individuare il personale che può visionare le immagini con l’atto di nomina del responsabile ed incaricato del trattamento.