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LA RIFORMA DELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO

Continua la nostra carrellata sulle rilevanti novità sul settore casa. Il Decreto Legge c.d. Destinazione Italia entrato in vigore la vigilia di Natale ha introdotto delle modifiche alla già recente Riforma del Condominio. Non c’è pace per l’ormai famigerato “certificato APE” del quale ci siamo occupati più volte: per i  nuovi contratti di affitto stipulati dal 24 dicembre scorso l’attestato di prestazione energetica (APE) non deve più essere allegato al contratto a pena di nullità, pur restando l’obbligo di dotarne l’immobile e di inserire nel contratto una clausola in cui si da atto della sua presenza.

Come noto, l’APE è quel documento nel quale sono riportati i dati tecnici di rendimento energetico dell’immobile: dal 4 agosto del 2013 l’obbligo di tale documento era previsto a pena di nullità nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici più di singole unità immobiliari. Ora, con il Decreto Legge 145/2013 (il c.d. Destinazione Italia) l’omessa allegazione dell’Ape e l’omessa dichiarazione in apposita clausola con la quale acquirente e conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni dell’attestato,  non determina più la nullità dell’atto o del contratto, ma si passa ad una sanzione pecuniaria decisamente “salata” (da  Euro 3.000 ad 18.000 per la vendita e da Euro 1.000 a 4.000 per la locazione, ridotti alla metà per durate inferiori ai 3 anni) da pagare in solido e in uguali tra le parti. L’accertamento e la contestazione saranno di competenza della Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate.