Sino ad oggi, le disposizioni normative in materia di documentazione condominiale sono state scarne: si sa, infatti, che esiste un regolamento (obbligatorio quando il numero dei condomini è superiore a dieci), un registro dei verbali e nient’altro.
Dal 18 giugno 2013, entrata in vigore della legge n. 220/2012, gli obblighi in capo all’amministratore saranno ampliati con l’obbligatorietà di tenuta di due nuovi registri.
Il primo è il registro dell’anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6 c.c.) contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento, nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari. All’obbligo di tenuta di tale registro da parte dell’amministratore, corrisponde l’obbligo di leale collaborazione da parte dei condomini: la norma in esame, infatti, prosegue specificando che “ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone i costi ai responsabili”.
Seconda novità è la tenuta obbligatoria del registro di contabilità (anche informatico), dove vanno annotati, entro trenta giorni, i movimenti di cassa sul conto corrente dedicato al condominio.
La conservazione di tutta la documentazione inerente la gestione del condominio ed i rapporti con in singoli condomini, è una specifica attribuzione in capo all’amministratore, il quale deve consegnare al condomomino che ne faccia richiesta l’attestazione dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Ulteriore novella introdotta dalla riforma è il rendiconto condominiale annuale e di esso tratteremo la prossima settimana.