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LOCAZIONE AD UN CLANDESTINO: QUANDO DIVENTA REATO

La locazione di un immobile, tanto per fini abitativi quanto per usi commerciali, richiede attenzione e scrupolo da parte del proprietario in quanto i risvolti penalistici seguenti possono essere gravi.

In particolare, il Decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. sull’immigrazione) all’art. 12 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”. Di non poco conto è la sanzione accessoria che consegue alla sentenza irrevocabile, consistente nella confisca dell’immobile a meno che appartenga a persona estranea al reato.

Quando la locazione ad extracomunitari irregolari diventa reato? La giurisprudenza si è espressa recentemente sul punto con la sentenza n. 26457 del 18/06/2013 nella quale si afferma che affinché si configuri il reato in questione occorre che il proprietario tragga dall’affitto un ingiusto profitto “avvantaggiandosi della condizione di illegalità dello straniero clandestino”. In altre parole, non ogni cessione di fabbricato a stranieri irregolari costituisce violazione dell’art. 12 del T.U. sull’immigrazione, ma solo quella attraverso la quale il proprietario consegua un ingiusto profitto, consistente nell’applicazione di un canone di affitto esorbitante rispetto a quello normalmente applicato per immobili simili nella stesa zona o comunque eccessivo rispetto alle caratteristiche e condizioni dell’immobile locato.

E’ importante ricordare, infine, che in caso di locazione di immobile a cittadini stranieri (regolari o meno) il proprietario è comunque tenuto a darne comunicazione entro 48 ore alle autorità di P.S., come disposto dall’art. 7 del Testo Unico sull’immigrazione; onere di comunicazione che non può essere sostituito dalla registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.