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LA TRASFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La riforma del condominio (che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno) ha stabilito la soluzione ad un problema giurisprudenziale che permaneva da tempo in tema di trasformazione dell’impianto di riscaldamento.

L’attuale disciplina, infatti, prevede che il singolo condomino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso, chi rinuncia all’impianto centralizzato – evidentemente per farsi un impianto individuale – resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma (principio sacrosanto in quanto l’impianto rimane comunque anche suo ed eventualmente, un domani, il singolo potrebbe riallacciarsi al centralizzato).

Prima dell’intervento del legislatore (si tratta del comma 4 dell’art. 1118 c.c.) ci si trovava spesso di fronte al conflitto tra proprietari interessati al mantenimento dell’impianto centralizzato e proprietari invece intenzionati al distacco, dunque alla realizzazione di impianti unitari. La norma aiuta pertanto coloro i quali avrebbero voluto distaccarsi dall’impianto, ma che incontravano notevoli difficoltà nel convincere gli altri condomini riguardo l’assenza di squilibri termici ed economici derivanti da tale operazione.