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I NUOVI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

La riforma del condominio approvata nel 2012 innova significativamente la figura dell’Amministratore di condominio. Vediamo brevemente le principali novità.

La nomina dell’Amministratore è necessaria solo nel caso in cui i condomini siano almeno nove (in precedenza era obbligatorio se i condomini erano più di quattro). In capo all’Amministratore vengono introdotti specifici obblighi volti a implementare la trasparenza dell’attività di gestione (comunicazione dei dati anagrafici, professionali e fiscali, sede legale, denominazione, generalità, domicilio e recapito telefonico dell’amministratore, informativa sui giorni e le ore in cui ogni interessato possa prendere visione e copia dei registri del condominio).

Il nuovo comma 10 dell’art. 1129 c.c. prevede che l’incarico di amministratore abbia la durata di un anno e si intenda automaticamente rinnovato per eguale durata: si tratta di una significativa novità rispetto alla previsione precedente, che stabiliva la durata di un anno senza la previsione di un rinnovo automatico per un altro.

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza individuale a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del suo mandato ed i cui massimali devono essere adeguati in caso di delibera di lavori straordinari. Viene stabilito l’obbligo di apertura di conto corrente bancario o postale a nome del condominio sul quale movimentare in via esclusiva le somme ricevute ed erogate per conto del condominio con conseguente controllo ad opera di ciascun condomino che può accedere alla rendicontazione periodica.

L’amministratore deve, inoltre, consegnare tutta la documentazione in suo possesso in caso di cessazione dall’incarico. Salvo una espressa dispensa dell’assemblea viene stabilito l’obbligo di agire per la riscossione forzata della somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Tra i nuovi obblighi posti in capo all’amministratore segnaliamo che a richiesta dell’assemblea, deliberante con la maggioranza di cui all’art. 1136 co. 2 c.c., l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio – le cui spese di attivazione e gestione sono carico di quest’ultimo – in modo che gli aventi diritto abbiano la possibilità di consultarlo ed eventualmente di estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera condominiale.