Con decreto pubblicato in data 15.06.2022 la Corte d’Appello di Torino (Cons. Est. dott. G.P. Macagno) ha dato continuità al proprio indirizzo, in esito al quale la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali prevista dall’art. 142 comma 2 della Legge Fallimentare, può ritenersi realizzata anche laddove alcune categorie di creditori (nel caso di specie si trattava di alcuni creditori privilegiati e dei creditori chirografari) non abbiano beneficiato dei riparti fallimentari.
Secondo il Giudice distrettuale occorre valorizzare “non il dato numerico in sé, ma la condotta complessiva del debitore che viene favorito laddove abbia dimostrato di compiere uno “sforzo di diligenza” che l’ordinamento (e per esso l’interprete) ritiene soddisfatto”.
Si è sancito pertanto, ai fini della concessione dell’esdebitazione ex art. 142 e ss. della Legge Fallimentare, che si deve procedere ad una valutazione complessiva e coerente con il “favor debitoris” sotteso all’istituto, ed accordare il beneficio laddove ricorrano i presupposti fissati dal primo comma dell’art. 142 l. fall., “a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria” (Cass. Civ. n. 7550/2018)”