La questione, purtroppo, è di grande attualità, e le cose cambieranno di non poco a partire dal 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della “riforma” del condominio.
Si tratta del “famoso” decreto ingiuntivo condominiale immediatamente esecutivo nonostante l’opposizione, che già l’ attuale normativa prevede all’art. 63 delle disposizioni attuative al Codice Civile.
Con la riforma l’amministratore potrà agire con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo anche senza previa approvazione dell’assemblea, con l’obbligo di comunicare ai creditori che lo richiedano il nome dei condomini morosi. Come già analizzato in una nostra precedente “puntata” sulla riforma del condominio, ricordiamo che, salvo una espressa dispensa dell’assemblea, l’amministratore sarà obbligato ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
Il citato articolo 63 disp. att. del C.C., prevederà, inoltre che i creditori del condominio non potranno agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
Inoltre, in presenza di mora nel pagamento dei contributi condominiali che si sia protratta per un quadrimestre, l’amministratore, potrà sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di un utilizzo separato.
In caso di vendita dell’appartamento in condomino, infine, già attualmente la norma così recita “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente”.
Per tutte le cessioni di appartamenti che avverranno dopo il 18 giugno, resta ferma la disposizione appena citata, con la precisazione che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati sino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.