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ALCUNI CHIARIMENTI SULL’APE, ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Come più volte trattato dal nostro giornale on-line, è noto che l’art. 6 del decreto legge 4 giugno 2003 n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90) ha riformulato l’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 in materia di “attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione”.

In particolare, l’art. 6 comma 3-bis ha stabilito che l’APE deve essere allegato obbligatoriamente – pena la nullità degli stessi contratti – ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione.

Molti sono i dubbi interpretativi che sono sorti non appena la legge è entrata in vigore, ed a essi risponde ora l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013.

Da più parti, infatti, ci si domandava se l’obbligo di allegare l’APE ai contratto di locazione comportasse un pagamento “a parte” del Registro e se tale attestato dovesse essere presentato in copia semplice o in copia conforme all’originale e, infine, se dovesse essere applicato il bollo.

In primo luogo, l’Agenzia precisa che l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica ha effetti sulla validità del contratto concluso, potendone determinare la nullità, ma “non dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell’imposta di registro”.

Per quanto riguarda l’imposta, nella risoluzione si spiega che l’Ufficio Agenzia procede alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione dell’imposta di registro.

In merito, invece, alle modalità concrete di allegazione, si precisa che in caso di contratti di locazione registrati in modalità cartacea l’APE va presentato quale allegato al contratto senza la corresponsione dell’imposta di registro. Qualora, invece, si registri il contratto in via telematica, dato che i sistemi “locazioni web”, “siria” e “iris” non permettono la trasmissione di allegati, l’APE va presentato in forma cartacea in un secondo momento, unitamente all’attestazione di avvenuta registrazione on-line, anche in questo caso senza ulteriori imposte di registro.

L’APE, infine, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo, dal momento che l’attestazione in forma sostitutiva di atto notorio è esente dal tributo. Diverso il caso in cui l’APE sia allegato con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale: in tale caso si deve applicare un bollo da 16 euro a foglio.