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LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Com’è intuibile la qualità di condomino costituisce condizione indefettibile per avere diritto a partecipare all’assemblea condominiale e per ricevere l’avviso di convocazione. Più precisamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sostenuto che lo status di condomino appartiene all’acquirente nel momento in cui il trasferimento sia reso noto al condominio; nel caso di decesso di un condomino i Giudici hanno chiarito che l’amministratore non è neppure tenuto ad inviare alcun avviso di convocazione agli eredi, fino al momento in cui i medesimi non lo informeranno della loro qualità.

Per quanto concerne la posizione dell’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio l’art. 67 delle disp. att. del c.c. stabilisce che egli esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni o opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio, il diritto di voto spetta invece al proprietario, salvo che l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’art. 1006 del c.c. (facoltà di eseguire a proprie spese, salvo rimborso, le riparazioni che il proprietario si rifiuta o tarda ad eseguire), ovvero si tratti di lavori od opere di miglioramento e addizioni, in relazione alle quali l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere comunicata sia al nudo proprietario che all’usufruttuario. Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.

La delega a farsi rappresentare nella seduta assembleare può essere conferita genericamente, essendo il suo contenuto identificato dall’ordine del giorno del’assemblea. Sul punto l’art. 67 disp. att. c.c., siccome modificato alla luce della c.d. Riforma del Condominio, specifica che all’amministratore non si possono conferire deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea e, in caso di condomini in numero maggiore di venti, il delegato può rappresentare, al limite, un quinto dei condomini e del valore proporzionale.