Cambiano nuovamente le norme che dettano la vita in condominio. Il DI n. 145/2013 in vigore dal 24 dicembre 2013 (il c.d. DI Destinazione Italia) infatti, ha apportato alcune modifiche alla Riforma del Condominio.
Vediamo nel dettaglio le novità:
– violazioni del regolamento, sanzioni votate dall’assemblea. Come ricorderete, la Riforma del Condominio aveva – finalmente – rivisto l’art. 70 delle disp. att. al Codice Civile, stabilendo l’aumento della misura della sanzione prevista per le infrazioni al regolamento da € 0,052 (pari a Lire 100) ad € 200. La Riforma, inoltre, aveva previsto una sanzione più elevata (pari ad € 800) in caso di recidiva. Orbene, si era a questo punto posto il problema relativo alla competenza ad irrogare la sanzione e su tale punto è intervenuto il DI Destinazione Italia chiarendo che la sanzione viene deliberata dall’assemblea con la maggioranza prevista dal comma 2 dell’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio) indipendentemente che si tratti di prima o di seconda convocazione;
– il fondo per le opere straordinarie ed innovazioni diventa progressivo. L’obbligo di costituire il fondo lavori è stato previsto dal co. 1 numero 4) dell’art. 1135 C.C. così come modificato dalla Riforma del Condominio: esso deve essere creato per le opere di manutenzione straordinaria, ossia per quelle opere al di fuori della normalità e abitualità da eseguire sugli impianti e sulle cose comuni e, in generale, mirate a conservare nel tempo o a ricostituire o innovare la struttura. Ora, il DI Destinazione Italia ha confermato l’obbligo di costituzione del fondo “di importo pari all’ammontare del costo dei lavori” se questi si concludono in un’unica soluzione e se il pagamento deve avvenire in tempi stretti. Diversamente, in caso di interventi la cui esecuzione si protrae nel tempo e secondo prestabilite fasi di esecuzione, il fondo dovrà coprire il minore importo previsto per il parziale intervento eseguito e non più l’intero costo dell’appalto. Restano, ovviamente, esclusi dall’obbligo della preventiva costituzione del fondo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria. Si deve precisare, infine, che la possibilità per l’assemblea dei condomini di costituire il fondo solo per l’ammontare del pagamenti parziali e legati allo stato di avanzamento dei lavori è limitata al caso in cui la modalità di pagamento graduale sia inserita in un contratto d’appalto; – allineate le maggioranze sul risparmio energetico. Le opere per il contenimento del consumo energetico degli edifici escono dall’elenco delle innovazioni da deliberare con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea e almeno metà del valore dell’edificio. Il Decreto Legge Destinazione Italia ha infatti modificato l’art. 1120 del Codice Civile già riscritto dalla riforma del Condominio. Ora, quindi, queste opere, solo se gli interventi sono individuati con un attestato di prestazione energetica realizzata da un tecnico abilitato possono, essere deliberate con la maggioranza agevolata di un terzo del valore dell’edificio, oltre dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea, in base alla legge 10/1991.