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Le pretese patrimoniali dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi in caso di fallimento dell’emittente.

La riforma del diritto societario ha inciso fortemente sulla struttura finanziaria delle società di capitali, aggiornando la disciplina degli strumenti tradizionali di raccolta della provvista ed introducendo innovativi meccanismi di reperimento delle risorse finanziarie a servizio dell’attività di impresa. In particolare, è stata prevista la possibilità di emettere, a fronte dell’apporto di attivi anche non imputabili a capitale, “strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti” (art. 2346 c. 6 c.c.). Una decisione del Tribunale di Bologna offre lo spunto per analizzare il trattamento dei “diritti patrimoniali” dei sottoscrittori degli SFP nel caso di apertura del concorso fallimentare della società emittente.

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