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DIVENTARE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO DOPO LA RIFORMA

Entrerà finalmente in vigore il 18 giungo prossimo l’attesa Riforma del Condominio, la quale innova in maniera significativa la figura dell’amministratore. Chi intenda assumere detto incarico dovrà possedere precisi requisiti morali e professionali.

In particolare, potranno svolgere la professionale di amministratore coloro i quali: a) godano dei diritti civili; b) non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, le fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque; c) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione; d) non siano interdetti né abilitati; e) non siano stati protestati.

Tra i requisiti professionali, invece, si richiederanno: a) il conseguimento di un diploma di licenza media superiore; b) la frequentazione di un corso iniziale di formazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale in materia condominiale.

Questi requisiti professionali non saranno necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini.

Sarà prevista, inoltre, la facoltà di essere amministratori anche alle società, sia di persone che di capitali: in questo caso i requisiti morali dovranno sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili, agli amministratori ed ai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta servizi.

Nel caso in cui vengano meno uno dei requisiti morali, si verificherà la cessazione dall’incarico; in tal caso ciascuno condomino potrà convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Coloro in quali, infine, abbiano svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge di riforma, potranno svolgere tale attività anche in mancanza dei requisiti professionali, pur restando obbligati a sottoporsi alla formazione periodica.