Più volte sul nostro giornale ci siamo occupati del nuovo APE – Attestato di Prestazione Energetica. Torniamo ancora una volta sull’argomento per rispondere ad alcuni quesiti che ci sono stati posti.
Come noto, l’APE ha sostituito l’ACE – Attestato di Certificazione Energetica e, come il precedente, indica l’efficienza energetica complessiva di un immobile. Deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti di vendita e di locazione di immobili.
Per ottenere l’Attestato occorre rivolgersi ad un professionista iscritto ad un albo regionale dei certificatori energetici, mentre in nessun modo lo stesso può essere sostituito da una autocertificazione da parte del venditore/locatore. Nessun valore, inoltre, potrebbe avere una clausola contenuta nel contratto indicante l’esonero dall’allegazione dell’APE. Non solo: l’attestato deve essere consegnato al promissario acquirente o inquilino già nelle fase delle trattative pre-contrattuali e della sua allegazione deve essere data espressa notizia nel contratto.
L’obbligo di attestato riguarda i nuovi contratti di locazione e non deve essere invece allegato in caso di rinnovo di contratti già esistenti. Deve essere inoltre allegato ai contratti di locazione indipendentemente dalla loro durata: non solo quindi agli ordinari ma anche ai transitori (uso turistico, contratti a studenti universitari, etc).
L’Attestato ha una durata di 10 anni dal momento del suo rilascio e deve essere aggiornato nel caso in cui l’immobile subisca delle ristrutturazioni che possano incidere sulle sue prestazioni energetiche.
Quali sono le conseguenze in caso di mancata allegazione? La legge prevede la grave sanzione della nullità del contratto oltre alle seguenti sanzioni pecuniarie: da euro 3.000,00 a 18.000,00 in caso di contratto vendita di immobile o da Euro 300,00 a 1.800,00 in caso di contratto di locazione.