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L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI: IL LUOGO IN CUI PAGARE LE RATE DEL CONDOMINIO

Questa settimana rispondiamo ad un quesito postoci da un associato, il quale ci domanda: “l’amministratore del condominio in cui abito pretende che tutti i versamenti delle rate condominiali siano effettuati  in banca e quando mi sono presentato presso il suo studio per effettuare un versamento di un acconto in contanti si è rifiutato di ricevere il soldi: poteva farlo?”.

Per le obbligazioni di pagamento di una somma di denaro è importante non solo sapere quanto bisogna corrispondere e quando, ma è fondamentale comprendere anche dove la stessa deve essere adempiuta. Viene in soccorso il Codice Civile il quale all’art. 1182 fissa una serie di criteri alternativi onde determinare il luogo di adempimento. In primo luogo deve aversi riguardo alla convenzione, agli usi  o alla natura della prestazione. In assenza di tali usi il comma 3° dell’articolo citato stabilisce che “l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio”.

Applicando i predetti principi al nostro caso, se ne ricava che, in prima istanza, occorre consultare il regolamento condominiale, onde verificare se ivi sia indicato il luogo in cui debba essere adempiuta l’obbligazione di pagamento delle spese condominiali. In mancanza di un’indicazione specifica sul punto, dato che il condominio non è una persona giuridica ma un ente di gestione si deve ritenere che il domicilio del condominio corrisponda con il domicilio del suo amministratore.

In sostanza, quindi, riteniamo che non si possa pretendere che tutti i condomini effettuino il versamento alla banca, se di tale prassi non vi è traccia nel regolamento condominiale. Un tale comportamento da parte dell’amministratore, sarebbe infatti contrario ai principi di correttezza e buona fede poiché il creditore deve cooperare affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione a suo carico.