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L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DOPO LA RIFORMA: DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

Come già precisato nel corso dei precedenti articoli in merito alla Riforma del Condominio (ai quali ci richiamiamo) la Legge n. 220/2012 ha innovato in modo significativo la figura dell’amministratore.

In particolare: la nomina è ora necessaria solo nel caso in cui i condomini siano almeno nove (in precedenza erano quattro) e l’assemblea può subordinarla alla presentazione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile relativamente alle attività svolte nell’esercizio del mandato.

La recente novella (giova ricordarlo, in vigore dal 18 giugno scorso) ha recepito l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di Cassazione con riferimento alla natura giuridica dell’amministratore di condominio che sarebbe assimilabile a quella del mandatario con rappresentanza. In tal senso, infatti, si esprime ora il 15° comma dell’articolo 1129 del c.c.

Il 10° comma del medesimo articolo, invece, stabilisce che “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”. In sostanza, quindi, si avrà un incarico biennale anche se poi, resta invariata la possibilità per l’assemblea di revocare in  ogni tempo l’amministratore.

La Riforma interviene anche in materia di compenso, richiedendo che all’accettazione della nomina e del suo rinnovo l’amministratore debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo richiesto come compenso per l’attività svolta.

All’atto dell’accettazione della nomina e di ogni rinnovo, inoltre, l’amministratore dovrà rendere chiaro e preciso dove è ubicato il suo ufficio e quanto sarà possibile prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale.